| | | | ||| | Incarto n. DAC 455/2000 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere per giudicare | | __________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ di __________ __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________) | accusato di truffa per avere, a __________, __________ e __________ __________ di __________, nel __________ 1991, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi __________ e __________ __________, affermando contrariamente al vero che egli era intenzionato a comperare un fondo a loro destinato ai fini dell'edificazione di una casa di abitazione, sottacendo che non disponeva dei fondi propri sufficienti per tale operazione e che, pertanto, ogni pattuizione in questo senso non avrebbe potuto essere rispettata, inducendoli in tal modo a sottoscrivere una convenzione e a versargli a titolo di acconto un importo di fr. 50 000.–, destinato a suo dire a finanziare il fondo di cui sopra, utilizzando invece tale importo per far fronte a spese private o di altro genere; reato previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCP; perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2000 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato: 1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva a quella di 15 (quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con decreto d'accusa del 17 dicembre 1992; 2. al versamento alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento, importo dal quale dovranno essere dedotte eventuali precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso; 3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–; e inoltre non revoca la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 maggio 2000; indetto il dibattimento 29 luglio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore, le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione delle parti civili; sentiti – l'avv. __________ __________, la quale ritiene adempiute le condizioni cui l'art. 148 vCP subordina il reato di truffa e conclude per la conferma del decreto d'accusa, protestando inoltre ripetibili; – l'avv. __________ __________, il quale nega che l'accusato abbia sottoscritto il contratto con l'intenzione di non adempiere i suoi obblighi; rileva altresì che le parti civili avrebbero in ogni caso potuto, osservando le più elementari regole di prudenza, verificare la situazione finanziaria dell'accusato per esempio chiedendo un estratto UEF; conclude in definitiva per il proscioglimento dell'accusato e per il riconoscimento di un'equa indennità per ripetibili; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra. 2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato; 2.2 se dev'essere revocata la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992; 2.3 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione; 2.4 il giudizio sulle pretese civili. 3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 148 vCP e 146 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: proscioglie __________ __________ dall'imputazione di truffa per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2000; assegna a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili, da versare dallo Stato; carica le spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). | Intimazione a: | – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________. | La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: