5000.–. 3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 5000.– e delle spese giudiziarie di fr. 4000.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 18 gennaio 2002; indetto il dibattimento per il 21 marzo 2003, al quale sono intervenuti il difensore e il procuratore pubblico, mentre l'accusato – regolarmente citato – non è comparso; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; sentiti – il procuratore pubblico, che ha chiesto la conferma del decreto d'accusa.