1 CPP; che l'art. 23 n. 4 LDDS presuppone del resto l'impiego di uno straniero, non il semplice favoreggiamento della sua attività, che configura semmai un caso di complicità non punibile (art. 104 cpv. 1 CP); che, dato quanto precede, l'imputato deve in definitiva essere assolto anche dall'accusa di avere favorito "l'esercizio di un'attività lucrativa abusiva di un imprecisato numero (stimato comunque in alcune centinaia) di cittadine straniere"; che il proscioglimento dell'accusato impone altresì di rinunciare alla confisca e alla devoluzione dei fr. 7003.80 sequestrati a titolo di provento del reato, come pure di porre le spese a carico dello Stato (art. 9 cpv.