che l'azione penale per quest'ultima possibile contravvenzione – non contemplata nel decreto d'accusa – si sarebbe tuttavia estinta per prescrizione sia relativa (settembre 2002) che assoluta (luglio 2003) in virtù degli art. 72 n. 2 cpv. 2 e 109 vCP; che all'omessa indicazione di tale reato nel decreto d'accusa non avrebbe dunque potuto soccorrere neppure un mutamento dell'imputazione a norma dell'art. 250 cpv. 1 CPP; che l'art. 23 n. 4 LDDS presuppone del resto l'impiego di uno straniero, non il semplice favoreggiamento della sua attività, che configura semmai un caso di complicità non punibile (art. 104 cpv.