Tutto ben ponderato si giustifica, in definitiva, di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione. Sanzione, questa, che potrebbe per certi versi apparire finanche mite, ove si consideri il tentativo messo in atto dall'imputato al dibattimento, per la prima volta, di congegnare un inesistente consenso della denunciante alla falsificazione della ricevuta di salario. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, contenendo il periodo di prova nel minimo legale di 2 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv.