Persistendo un ragionevole dubbio sulla commissione del reato, l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto da questo capo d'imputazione. 5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, l'oggettiva gravità del reato commesso dall'imputato per avere intenzionalmente falsificato la firma di un'impiegata in calce a una ricevuta di stipendio allo scopo di estinguere le di lei pretese nei confronti del datore di lavoro.