I requisiti cui l'art. 251 n. 1 CP subordina il reato di falsità in documenti risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo. Sotto questo punto di vista il decreto d'accusa merita perciò conferma, con la precisazione – eccepita dalla difesa al dibattimento – che il documento falso attesta la ricevuta di "circa fr. 3000.–" anziché di fr. 3050.–. 4. Riguardo all'appropriazione indebita, l'imputato ha reso per converso plausibile che la fattura n. __________ del 10 marzo 1999 (doc. 2 allegato all'act. C3) è stata intestata alla __________ dai denuncianti – a sua insaputa – nell'ambito della suddivisione fra i soci di attivi e passivi societari (cfr. anche act.