al riguardo DTF 129 IV 134 consid. 2.1; v. anche, sul valore probatorio di una ricevuta, Corboz, op. cit., pag. 193 n. 46). È altresì assodato che il prevenuto ha agito, quand'anche senza scopo di arricchimento personale, al fine di nuocere al patrimonio della dipendente rispettivamente di procacciare alla società un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP), avendo egli formato la falsa ricevuta nel tentativo, rivelatosi poi vano, di liquidare ogni pretesa della prima nei confronti della seconda. I requisiti cui l'art. 251 n. 1 CP subordina il reato di falsità in documenti risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.