e) Da quanto precede risulta in definitiva come l'accusato abbia volontariamente formato un documento falso attestante la dichiarazione della dipendente di aver ricevuto circa fr. 3000.–, anziché fr. 1500.–, a titolo di "stipendio e liquidazione". Trattasi della formazione di un documento falso nel senso dell'art. 251 n. 1 CP (cfr. Corboz, op. cit., pag. 195 n. 55 seg. con richiami di dottrina e di giurisprudenza), il cui adempimento non è per altro subordinato all'esigenza di una forza probatoria accresciuta dell'atto com'è il caso per il falso ideologico, ossia il falso nel solo contenuto del documento (cfr. al riguardo DTF 129 IV 134 consid.