cit.). Determinante appare invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti al Pretore e confermata davanti all'autorità inquirente, credibile poiché spontanea, secondo cui il suo agire è stato dettato non dal consenso della vittima, bensì dal maldestro tentativo di scongiurare possibili problemi fra l'impiegata e il datore di lavoro (act. C29, pag. 7 a metà; estratto del verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto, allegato alla denuncia act. D1). e) Da quanto precede risulta in definitiva come l'accusato abbia volontariamente formato un documento falso attestante la dichiarazione della dipendente di aver ricevuto circa fr.