La nuova versione – addotta a più di cinque anni dai fatti e senza che a sostegno del ritardo sia stato fornito un motivo ragionevole – non è pertanto credibile. Tanto meno ove si consideri che le dichiarazioni predibattimentali dell'imputato si limitano nella sostanza a ribadire la versione da egli già fornita al Pretore di __________, chiamato a dirimere una lite fra le odierne parti civili: "Allestii … la ricevuta e telefonai all'istante affinché venisse a firmarla. Essa tuttavia non voleva più farsi vedere sicché nei confronti degli altri soci mi assunsi io la responsabilità della cosa e firmai la ricevuta" (cfr.