b) Al dibattimento l'imputato ha giustificato per converso il suo agire, come detto, con l'asserita autorizzazione della vittima. Ma se la denunciante avesse realmente dato il proprio consenso alla falsificazione della firma, non si comprende assolutamente perché il prevenuto abbia aspettato così tanto tempo prima di far valere un fatto di tale importanza. La nuova versione – addotta a più di cinque anni dai fatti e senza che a sostegno del ritardo sia stato fornito un motivo ragionevole – non è pertanto credibile.