Per quel che concerne anzitutto il reato di falsità in documenti, egli fa valere in sostanza di essere stato autorizzato dalla vittima medesima ad apporre in sua vece la firma sulla ricevuta. Siffatta argomentazione, addotta per la prima volta al dibattimento odierno, non trova tuttavia riscontro – come si dirà in appresso – nelle giustificazioni fornite dall'imputato in sede d'istruttoria predibattimentale, e ciò senza che il cambiamento di linea difensiva sia sorretto da ragioni plausibili. a) Davanti al Segretario giudiziario, agente su delega del Procuratore pubblico, il prevenuto ha avuto modo di riconoscere quanto segue (cfr. act. C29, pag. 7 nel mezzo):