1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2). L'art. 251 n. 1 CP commina la medesima sanzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica (cpv. 2), o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento (cpv.