{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-30_2004-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22369&nX40_KEY=4925448&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "13fc1daacb35a87587d99c779eb7c154"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:32:11", "Checksum": "89aeff8867504faa538bd25a970d76e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Né si vede come l'accusato possa seriamente adombrare, come ha tentato di fare al dibattimento, l'omessa trascrizione negli atti di causa che lo riguardano – per svista sua e dei verbalizzanti – di una circostanza essenziale quale l'autorizzazione della vittima alla sottoscrizione della ricevuta, suscettibile di comportare il rigetto di ogni pretesa salariale e finanche il proscioglimento dall'addebito penale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 196 n. 62 con riferimento). Neppure soccorre all'imputato evocare la deposizione all'odierno dibattimento dell'amico __________ __________– presente a un colloquio telefonico in cui l'imputato avrebbe manifestato alla parte civile l'intenzione di firmare la ricevuta in sua vece (verbale del dibattimento, pag. 2 in fondo) – ove solo si consideri che il teste non è stato in grado di dire se quest'ultima fosse d'accordo o no con i propositi dell'accusato (verbale citato, loc. cit.). Determinante appare invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti al Pretore e confermata davanti all'autorità inquirente, credibile poiché spontanea, secondo cui il suo agire è stato dettato non dal consenso della vittima, bensì dal maldestro tentativo di scongiurare possibili problemi fra l'impiegata e il datore di lavoro (act. C29, pag. 7 a metà; estratto del verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto, allegato alla denuncia act. D1).\ne) Da quanto precede risulta in definitiva come l'accusato abbia volontariamente formato un documento falso attestante la dichiarazione della dipendente di aver ricevuto circa fr. 3000.–, anziché fr. 1500.–, a titolo di \"stipendio e liquidazione\". Trattasi della formazione di un documento falso nel senso dell'art. 251 n. 1 CP (cfr. Corboz, op. cit., pag. 195 n. 55 seg. con richiami di dottrina e di giurisprudenza), il cui adempimento non è per altro subordinato all'esigenza di una forza probatoria accresciuta dell'atto com'è il caso per il falso ideologico, ossia il falso nel solo contenuto del documento (cfr. al riguardo DTF 129 IV 134 consid. 2.1; v. anche, sul valore probatorio di una ricevuta, Corboz, op. cit., pag. 193 n. 46). È altresì assodato che il prevenuto ha agito, quand'anche senza scopo di arricchimento personale, al fine di nuocere al patrimonio della dipendente rispettivamente di procacciare alla società un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP), avendo egli formato la falsa ricevuta nel tentativo, rivelatosi poi vano, di liquidare ogni pretesa della prima nei confronti della seconda. I requisiti cui l'art. 251 n. 1 CP subordina il reato di falsità in documenti risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo. Sotto questo punto di vista il decreto d'accusa merita perciò conferma, con la precisazione – eccepita dalla difesa al dibattimento – che il documento falso attesta la ricevuta di \"circa fr. 3000.–\" anziché di fr. 3050.–.\n4. Riguardo all'appropriazione indebita, l'imputato ha reso per converso plausibile che la fattura n. __________ del 10 marzo 1999 (doc. 2 allegato all'act. C3) è stata intestata alla __________ dai denuncianti – a sua insaputa – nell'ambito della suddivisione fra i soci di attivi e passivi societari (cfr. anche act. C29, verbale del 29 maggio 2000, pag. 3 nel mezzo), che tale modo di procedere è stato adottato per altri oneri in origine a carico della __________ (cfr. act. C28, deposizione di __________ __________ __________ del 28 settembre 2000, pag. 2 nel mezzo), che l'accusato non ha né firmato né visto la fattura in rassegna prima dell'avvio del procedimento penale e che egli ha addebitato la spesa alla parte civile – in ultima analisi – credendo in buona fede trattarsi di merce destinata (e poi effettivamente pertoccata) alla __________. Persistendo un ragionevole dubbio sulla commissione del reato, l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto da questo capo d'imputazione.\n5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, l'oggettiva gravità del reato commesso dall'imputato per avere intenzionalmente falsificato la firma di un'impiegata in calce a una ricevuta di stipendio allo scopo di estinguere le di lei pretese nei confronti del datore di lavoro. D'altra parte va tenuto conto del proscioglimento dell'imputato dall'accusa di appropriazione indebita, così come del tempo trascorso dai fatti, dell'assenza di un fine di lucro personale e della condotta per il resto incensurata dell'imputato. Tutto ben ponderato si giustifica, in definitiva, di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione. Sanzione, questa, che potrebbe per certi versi apparire finanche mite, ove si consideri il tentativo messo in atto dall'imputato al dibattimento, per la prima volta, di congegnare un inesistente consenso della denunciante alla falsificazione della ricevuta di salario. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, contenendo il periodo di prova nel minimo legale di 2 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP)."}