| | | | ||| | Incarto n. DAC 255/2000 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare | | __________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________) | accusato di appropriazione indebita, per essersi, a __________ nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________; reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP; perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, che propone la condanna dell'imputato: 1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario, 3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000; indetto il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il difensore, il quale – in sintesi – rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto) , l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente; riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio"); rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile; ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti 1. Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra. 2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato; 2.2 se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova; 2.3 se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile; 2.4 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione. 3. Il giudizio sugli oneri processuali. letti ed esaminati gli atti; preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza; visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: dichiara __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, a __________ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________; condanna __________ __________ 1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–, e inoltre 3. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; | Intimazione a: | – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – __________ __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. | La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico di __________ __________: fr. 100.– tassa di giustizia fr. 100.– spese giudiziarie fr. 200.– totale