700.–; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 1° febbraio 1999; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; | Intimazione a: | – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. | La sentenza è definitiva.