al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 1° febbraio 1999; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; | Intimazione a: