alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP), 3. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 55 CP), 4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziaria di fr.