| | | | ||| | Incarto n. DAC 725/2000 | Bellinzona | Sentenza In nome | | || | Il Giudice della Pretura penale | ||||| | Marco Ambrosini | ||||| | | ||||| sedente con la segretaria Isabella Tami per giudicare | | __________ __________ __________ __________, fu __________ e __________ n. __________ __________, nata a __________ il __________ __________ __________, cittadina italiana, con domicilio legale __________ __________, via __________ __________, coniugata, __________ (difesa dall'avv. __________ __________, __________) | accusata di liberazione di detenuti, per aver liberato, con astuzia, il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________; reato previsto dall'art. 310 n. 1 CP, fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 1999; perseguita con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputata: 1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione da espiare, 2. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP), 3. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 55 CP), 4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziaria di fr. 200.–; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 7 settembre 2000; indetto il dibattimento 6 novembre 2003, al quale è intervenuto il difensore, mentre l'accusata – regolarmente citata – non è comparsa, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; letti ed esaminati gli atti; prospettata giusta l'art. 250 cpv. 1 CPP, l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 305 CP (favoreggiamento); sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata da ogni imputazione; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. Se l'imputata è autrice colpevole di liberazione di detenuti, subordinatamente favoreggiamento, commessi nelle circostanze di cui al decreto d'accusa. 2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1: 2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata, 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova, 2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 e, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova o se l'imputata dev'essere ammonita formalmente. 3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione. 4. Il giudizio sugli oneri processuali. visti gli art. 41, 55, 63, 305 cpv. 1 e 2, 310 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti come segue: dichiara __________ __________ __________ __________ autrice colpevole di favoreggiamento, art. 305 cpv. 1 CP, per aver liberato il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________ in attesa di processo; condanna __________ __________ __________ __________o 1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–; inoltre 4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP); ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; avverte – le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia; – la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. | Intimazione a: | __________ __________ __________ __________, Via __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, | e, al passaggio in giudicato della sentenza, a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico di Maria Grazia Praticò Sisto: fr. 150.– tassa di giustizia fr. 250.– spese giudiziarie fr. 400.– totale