alla multa di fr. 1000.–, 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie, comprese quelle indicate nel decreto d'accusa, di complessivi fr. 600.–; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto; | Intimazione a: