rilevato che il difensore ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo n. 3 riguardante il versamento alla parte civile di fr. 46 322.60, pretesa ch'egli ritiene in parte decaduta (dal 1° aprile 2000 al 18 agosto 2000) e in parte estinta per il successivo pagamento degli alimenti arretrati; sentito il difensore, il quale postula – sull'unico dispositivo rimasto in discussione – il rinvio della parte civile al foro civile; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. se l'accusato deve essere condannato a versare alla parte civile gli alimenti arretrati e, se sì, per quale importo, 2. Il giudizio sugli oneri processuali;