DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4). 9. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, le tragiche conseguenze della negligenza dell'accusato – che ha cagionato la morte di un ragazzo – e quindi l'oggettiva gravità dell'imputazione. Per altro verso occorre altresì tenere conto delle innegabili colpe addebitabili alla vittima, così come della tragica fatalità che sempre è presente in infortuni colposi dovuti a pochi attimi di disattenzione.