1985 pag. 185). Occorre altresì dimostrare l'esistenza di un nesso causale – naturale e adeguato – fra il mancato ossequio delle norme della circolazione e il decesso, laddove il nesso adeguato non presuppone che il comportamento negligente sia la causa unica e immediata del risultato: tale requisito va ammesso anche quando all'evento abbiano contribuito altre circostanze quali la colpa della vittima o finanche di terzi, a meno da essere tanto eccezionali e sconsiderate da non poter essere previste e da far passare in seconda linea tutti gli altri fattori (DTF 115 IV 102 consid. 2b con richiami di giurisprudenza). 2.