{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-06-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-255_2003-06-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22619&nX40_KEY=4711336&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd2d216a211648177a14a14e5a72c6dc"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:55:50", "Checksum": "e7a139df6fd1b3492c503fb2cf505804", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nTecnicamente non vi sono elementi oggettivi che hanno impedito al protagonista __________ di scorgere la motoleggera in tutta la fase che ha preceduto la svolta della BMW verso via __________ o al momento della sua decisione di immettersi sulla via __________\".\nDato quanto precede, questo giudice – valutando l'insieme delle risultanze istruttorie – perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso il reato ravvisato dal Procuratore pubblico di omicidio colposo, per avere negligentemente omesso di prestare la dovuta attenzione ai veicoli che seguivano (art. 34 cpv. 3 LCS) e avere in tal modo provocato l'incidente che ha portato al decesso del conducente della motoleggera.\n8. Per quel che concerne la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, il reato ascritto all'imputato risale \"all'anno antecendente il 17.02.2001\" (decreto d'accusa, pag. 2 in alto). Ne discende che l'azione penale si è estinta per prescrizione assoluta – secondo l'art. 109 CP nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 – nel mese di febbraio del 2003. Al riguardo, l'imputato deve pertanto essere prosciolto dall'addebito (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4).\n9. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, le tragiche conseguenze della negligenza dell'accusato – che ha cagionato la morte di un ragazzo – e quindi l'oggettiva gravità dell'imputazione. Per altro verso occorre altresì tenere conto delle innegabili colpe addebitabili alla vittima, così come della tragica fatalità che sempre è presente in infortuni colposi dovuti a pochi attimi di disattenzione. In favore dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali, sebbene risulti a suo carico la misura amministrativa di revoca della licenza di condurre evocata in precedenza (consid. A in fine). Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di condannare l'imputato a una pena di 40 giorni di detenzione e di addebitargli inoltre gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta appropriato alle circostanze del caso concreto.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 109 vCP, 117 CP; 34 cpv. 3 LCS; 19a LS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________\nautore colpevole di omicidio colposo, per i fatti avvenuti a __________ il 17 febbraio 2001 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC 1047/2001 del 10 dicembre 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona;\nproscioglie __________\ndall'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti descritti nel decreto d'accusa appena citato,\nessendo intervenuta la prescrizione assoluta dell'azione penale;\ncondanna __________\n1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,\n2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 5400.–,\ne inoltre 3. rinvia la parte civile eredi fu __________ al competente foro civile per il giudizio sulle loro pretese di risarcimento;\nordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;\nle parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);\nla motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).\ne, al passaggio in giudicato della sentenza, a\n– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,\n– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,\n– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,\n– Ufficio del GIAR, Lugano.\nIl giudice: La segretaria:\nDistinta di pagamento a carico di __________\nfr. 900.– tassa di giustizia\nfr. 4500.– spese giudiziarie\nfr. 5400.– totale"}