{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-06-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-255_2003-06-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22619&nX40_KEY=4927970&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd2d216a211648177a14a14e5a72c6dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:19:50", "Checksum": "8901d20a16d5d254e365a892340a426e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.06.2003 10.2002.255\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nB. Il 17 febbraio 2001, dopo aver fumato verso le 14.00 uno \"spinello di marijuana\" da solo nel proprio appartamento di __________ e avervi trascorso in sostanza il resto del pomeriggio, verso le 19.30 __________ si è recato con la sua automobile (una BMW 730i targata TI __________) a prendere un'amica, __________, residente a __________. Verso le 20.30 entrambi si sono diretti in auto alla pizzeria __________ dove __________ ha mangiato in piedi un trancio di pizza, senza sorbire bevande alcoliche. Verso le 20.50 egli si è rimesso alla guida del proprio veicolo accompagnato dall'amica, è uscito dal posteggio della pizzeria immettendosi su via __________ intenzionato a tornare a __________ e – dopo aver percorso alcune decine di metri – ha cominciato una manovra per svoltare a sinistra in via __________. Mentre si metteva in preselezione, egli è entrato in collisione con una motoleggera (scooter Malaguti targato TI __________) condotta dal diciassettenne __________ che stava sorpassando la BMW sulla sinistra. Pioveva ed era notte. Nella caduta successiva all'incidente il conducente della motoleggera ha riportato lacerazioni del fegato e della milza che ne hanno cagionato il decesso, accertato all'ospedale __________ alle 00.56 del 18 febbraio 2001.\nC. In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 10 dicembre 2001 il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha ritenuto __________ colpevole di omicidio per negligenza e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato alla pena di 75 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 300.– e di spese per fr. 4500.–. Il magistrato ha ordinato inoltre il dissequestro dei veicoli in favore degli aventi diritto (misura nel frattempo attuata) e ha rinviato per finire il giudizio sulle pretese degli eredi al foro civile. __________ ha introdotto il 19 dicembre 2001 opposizione al decreto d'accusa.\nConsiderato in diritto:\n1. Giusta l'art. 117 CP chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o la multa. Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto (art. 18 cpv. 3 prima frase CP). L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 seconda frase CP). Nella circolazione stradale, la negligenza è fondata in primo luogo sulla violazione delle norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (cfr. DTF 127 IV 38 consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106 IV 80; Rep. 1985 pag. 185). Occorre altresì dimostrare l'esistenza di un nesso causale – naturale e adeguato – fra il mancato ossequio delle norme della circolazione e il decesso, laddove il nesso adeguato non presuppone che il comportamento negligente sia la causa unica e immediata del risultato: tale requisito va ammesso anche quando all'evento abbiano contribuito altre circostanze quali la colpa della vittima o finanche di terzi, a meno da essere tanto eccezionali e sconsiderate da non poter essere previste e da far passare in seconda linea tutti gli altri fattori (DTF 115 IV 102 consid. 2b con richiami di giurisprudenza).\n2. L'accusato fa valere anzitutto di non aver perpetrato nessuna infrazione alle norme sulla circolazione stradale. A suo parere, egli si è correttamente immesso dal parcheggio della pizzeria __________ e, in modo altrettanto irreprensibile, si è portato in preselezione per svoltare a sinistra in via __________ – segnalando previamente la manovra e prestando attenzione al traffico retrostante – prima di essere urtato dalla motoleggera in sorpasso. Sempre stando all'imputato, la collisione sarebbe dovuta esclusivamente alle gravi infrazioni commesse dal conducente di quest'ultimo veicolo il quale – oltre a non avere la licenza di condurre, a non portare regolarmente il casco e ad avere manomesso il ciclomotore – viaggiava a una velocità eccessiva, aveva le luci parzialmente oscurate e non era neppure abilitato a superare a sinistra un autoveicolo che aveva già regolarmente segnalato la propria intenzione di svoltare nella medesima direzione. L'interessato ritiene in altre parole che la sua manovra sia stata corretta e che, anche se ciò non fosse, la colpa della vittima sia stata grave al punto da interrompere ogni eventuale nesso causale fra il proprio agire e il sinistro.\n3. Riguardo alle norme di circolazione stradale, l'art. 34 cpv. 3 LCS prescrive che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Secondo il Tribunale federale, il conducente che intende voltare a sinistra, il quale si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione, può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83). Ciò non lo esime tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi al centro della carreggiata in vista di svoltare a sinistra (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto).\n4. Nella fattispecie, dal referto peritale allestito il 30 maggio 2001 dall'ing. __________ risulta la seguente dinamica dell'incidente (cfr. act. 10, pag. 30 segg.):\n\"4.1 Immissione BMW __________"}