Anche sotto punto di vista, le doglianze dell'imputato si rivelano pertanto destinate all'insuccesso. 5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per essersi imprudentemente messo in stato di irresponsabilità conscio di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo, e il rischio che ciò ha comportato per l'incolumità sua e degli altri utenti della strada.