L'eventuale agire delittuoso di terzi non sarebbe in altri termini suscettibile – comunque sia – di relegare in secondo piano le responsabilità dell'imputato nella commissione, per imprudenza, del reato di guida in stato d'ebrietà. Giovi infatti ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (da ultimo: DTF inedita __________del __________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto punto di vista, le doglianze dell'imputato si rivelano pertanto destinate all'insuccesso.