Ma anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi difensiva di un intervento altrui, l'imputato – consapevole di doversi poi mettere alla guida del proprio veicolo per tornare a casa – avrebbe senz'altro dovuto prestare una maggior attenzione e rifiutare sigarette da sconosciuti, sul cui contenuto nulla gli sarebbe stato dato in ogni caso di sapere. L'eventuale agire delittuoso di terzi non sarebbe in altri termini suscettibile – comunque sia – di relegare in secondo piano le responsabilità dell'imputato nella commissione, per imprudenza, del reato di guida in stato d'ebrietà.