egli non è stato per vero drogato e poi ubriacato da terzi, ma ha imprudentemente sorbito bevande alcoliche conscio di non esservi abituato e di assumere medicamenti, così come di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo. Egli si è così messo gradualmente, da sé solo, in uno stato di irresponsabilità tale da non essere più in grado di gestire la situazione, continuando dipoi a ingerire alcolici fino a raggiungere il tasso riscontrato nel sangue dal laboratorio bioanalitico (referto 29 settembre 2001 allegato all'act. 1) e mettendosi per finire alla guida della sua automobile. I requisiti cui l'art. 91 cpv.