interrogatori del 29 settembre 2001 e dell'11 dicembre 2001 allegati rispettivamente all'act. 1 e all'act. 6). Ciò, senza che il cambiamento di versione sia sorretto da ragioni plausibili. La nuova versione, addotta a più di due anni dai fatti, non è pertanto credibile. Né giova all'imputato prevalersi della scomparsa del borsetto con gli incassi della giornata – per altro neppure oggetto di denuncia – ove solo si consideri che esso può benissimo essere stato perso dall'accusato durante l'asserito vuoto di memoria, intenzionalmente nascosto o anche sottratto da terzi senza che a ciò debba essere ricondotto lo stato alterato del prevenuto.