2 ONC che l’inabilità alla guida per ebrietà è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 g per mille o più oppure ha nell’organismo una quantità d’alcol che determina un siffatto tasso alcolemico. Un'eventuale irresponsabilità dovuta all'alcol (art. 10 CP) va altresì considerata solo se l'imputato non si sia posto in tale stato sapendo – o dovendo quanto meno supporre, dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze – ch'egli si sarebbe poi messo alla guida di un veicolo (art. 12 CP; cfr. anche DTF 117 IV 292 con riferimenti). 2.