Secondo l’art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, indipendentemente da altre prove o dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol. Facendo uso di questa facoltà, l’esecutivo federale ha stabilito all’art. 2 cpv. 2 ONC che l’inabilità alla guida per ebrietà è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 g per mille o più oppure ha nell’organismo una quantità d’alcol che determina un siffatto tasso alcolemico.