{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-252_2004-04-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=25109&nX40_KEY=4711306&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b075e910c6b628641925258927bc85f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2002.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:07:05", "Checksum": "71b67b797727d2f94001cb3abb2f4acc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Ma anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi difensiva di un intervento altrui, l'imputato – consapevole di doversi poi mettere alla guida del proprio veicolo per tornare a casa – avrebbe senz'altro dovuto prestare una maggior attenzione e rifiutare sigarette da sconosciuti, sul cui contenuto nulla gli sarebbe stato dato in ogni caso di sapere. L'eventuale agire delittuoso di terzi non sarebbe in altri termini suscettibile – comunque sia – di relegare in secondo piano le responsabilità dell'imputato nella commissione, per imprudenza, del reato di guida in stato d'ebrietà. Giovi infatti ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (da ultimo: DTF inedita __________del __________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto punto di vista, le doglianze dell'imputato si rivelano pertanto destinate all'insuccesso.\n5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per essersi imprudentemente messo in stato di irresponsabilità conscio di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo, e il rischio che ciò ha comportato per l'incolumità sua e degli altri utenti della strada. Per altro verso occorre tener conto dell'assenza di precedenti penali, dello stato di depressione in cui versava l'imputato al momento dei fatti, così come della condotta irreprensibile da lui successivamente tenuta. La multa deve altresì essere adeguata alle precarie condizioni finanziarie dell'imputato, attualmente in malattia e nell'attesa di una decisione dell'ufficio AI. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico, di dimezzare la multa e di addebitare al condannato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso appropriato alle circostanze del caso concreto.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara __________ __________\nautore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2002;\ncondanna ___________\n1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,\n2. alla multa di fr. 500.–,\n3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;\nordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;\nassegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;\nle parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);\nla motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).\ne, al passaggio in giudicato della sentenza, a\nComando della Polizia cantonale, __________,\nSezione della circolazione, __________ (__________),\nSezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,\nSezione esecuzione pene e misure, __________,\nServizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,\nUfficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.\nIl giudice: La segretaria:\nDistinta di pagamento a carico di ___________:\nfr. 500.– multa\nfr. 550.– tassa di giustizia\nfr. 350.– spese giudiziarie\nfr. 1400.– totale"}