{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-252_2004-04-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=25109&nX40_KEY=4924836&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b075e910c6b628641925258927bc85f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:47", "Checksum": "84a63066516e090133a44c189c48b189", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) In concreto la difesa sottolinea anzitutto, a sostegno della sua tesi, la presenza nell'esercizio pubblico dell'evocata troupe di africani da cui l'imputato avrebbe accettato una sigaretta \"truccata\", così come la sparizione del borsetto contenente gli incassi dell'esercizio pubblico. La presenza della troupe di africani non costituisce tuttavia lontanamente un elemento atto a concludere che l'interessato sia stato drogato da costoro. Tanto meno se si pensa che tali avventori, esibitisi il 28 settembre 2001 nell'adiacente Teatro __________ di __________ (cfr. locandina allegata al verbale di dibattimento), erano finanche più facilmente rintracciabili – per il tramite degli organizzatori della stessa manifestazione – di altri avventori occasionali notoriamente presenti a fine settembre in un'osteria della località turistica. Quanto all'accettazione di una sigaretta da parte di membri della troupe, tale circostanza – anticipata dal difensore nella notifica di prove del 23 marzo 2004 (pag. 1 verso il basso) e allegata dall'imputato al dibattimento odierno – non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'interessato davanti alla polizia (cfr. interrogatori del 29 settembre 2001 e dell'11 dicembre 2001 allegati rispettivamente all'act. 1 e all'act. 6). Ciò, senza che il cambiamento di versione sia sorretto da ragioni plausibili. La nuova versione, addotta a più di due anni dai fatti, non è pertanto credibile. Né giova all'imputato prevalersi della scomparsa del borsetto con gli incassi della giornata – per altro neppure oggetto di denuncia – ove solo si consideri che esso può benissimo essere stato perso dall'accusato durante l'asserito vuoto di memoria, intenzionalmente nascosto o anche sottratto da terzi senza che a ciò debba essere ricondotto lo stato alterato del prevenuto. Del resto lo stesso difensore, prendendo posizione su una lettera 16 gennaio 2002 del Procuratore pubblico (act. 7), ha rilevato come \"le indagini sinora esperite non escludono la mia tesi anche se – evidentemente – non la convalidano\" (act. 8, pag. 2 terzultimo paragrafo). E l'istruttoria dibattimentale nulla ha mutato al riguardo.\nc) La difesa insiste altresì nell'evocare la presenza di Tetraidrocannabinolo nelle urine dell'imputato. Se non che, il raffronto fra l'analisi del sangue e quella delle urine induce a ritenere il quantitativo di stupefacente irrisorio (cfr. act. 6, pag. 2 in fondo \"nel sangue, se le quantità di stupefacente sono minime, tale sostanza non viene rilevata. Questo calcolo è molto più attendibile su di un campione di urine, dove anche minime quantità vengono rilevate\"). Esso non risulta dunque suscettibile di alterare in modo significativo lo stato psicofisico dell'accusato. O, se non altro, risulta esserlo in misura senz'altro inferiore dei 6 dl di birra che l'interessato ha riconosciuto aver sorbito durante il suo servizio serale (cfr. verbale del 29 settembre 2001 allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto), bevanda combinata per di più con l'antidepressivo assunto la stessa sera (verbale citato, loc. cit.; cfr. anche, sulle conseguenze dell'assunzione combinata, la deposizione 14 dicembre 2001 del medico curante __________ __________ allegata all'act. 6, pag. 2 verso il basso: \"Clinicamente posso dire che senza ombra di dubbio, l'alcool potenzializza l'effetto del farmaco sullo stato vigile\"). Il tutto, per una persona nemmeno abituata a consumare alcolici (interrogatorio dibattimentale dell'accusato; cfr. anche l'evocata deposizione del medico curante, loc. cit., e la lettera del 15 febbraio 2002 allegata al verbale di dibattimento, pag. 1 in basso: \"Meneganti non ha mai fatto uso di alcolici in tutta la sua vita\").\nd) Non si vede per il resto come l'accusato possa ragionevolmente adombrare, come ha fatto all'udienza, possibili equivoci, incomprensioni o sviste nella verbalizzazione di una circostanza essenziale quale la quantità di alcol volontariamente ingerita la sera in questione. Né soccorre all'imputato evocare al riguardo la deposizione della datrice di lavoro, ove solo si consideri che la testimone ha lasciato l'esercizio pubblico quella sera verso le 21.30 (deposizione del 22 dicembre 2001 allegata all'act. 6, pag. 2 in alto) e non è pertanto in grado di dire che cosa sia successo dopo di allora. Determinante appare invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti all'autorità inquirente, credibile poiché spontanea, di aver coscientemente bevuto la sera del 28 settembre 2001, durante il servizio, \"all'incirca 3 birrini\" (verbale del 29 settembre 2001 allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto).\n3. Da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio sulle responsabilità del prevenuto nella commissione del reato evocato nel decreto d'accusa: egli non è stato per vero drogato e poi ubriacato da terzi, ma ha imprudentemente sorbito bevande alcoliche conscio di non esservi abituato e di assumere medicamenti, così come di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo. Egli si è così messo gradualmente, da sé solo, in uno stato di irresponsabilità tale da non essere più in grado di gestire la situazione, continuando dipoi a ingerire alcolici fino a raggiungere il tasso riscontrato nel sangue dal laboratorio bioanalitico (referto 29 settembre 2001 allegato all'act. 1) e mettendosi per finire alla guida della sua automobile. I requisiti cui l'art. 91 cpv. 1 LCS subordina il reato di circolazione in stato d'ebrietà risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo."}