{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-252_2004-04-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=25109&nX40_KEY=4924836&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b075e910c6b628641925258927bc85f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:34:47", "Checksum": "84a63066516e090133a44c189c48b189", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2004 10.2002.252\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDa parte mia non so veramente cosa dire. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo, infatti, come già detto, non ricordo più nulla dal termine del lavoro fino a questa mattina alle ore 0700.\nInoltre non mi spiego come abbia potuto arrivare fino al mio domicilio in questo stato.\nHo assunto informazioni sul posto di lavoro e mi hanno riferito che ho lasciato il luogo dopo aver effettuato le pulizie e aver lasciato tutto in ordine.\nIo, non ricorso di averle fatte le pulizie. Ho come un \"black out\" di all'incirca 8 ore.\nD5: Non è che alle volte, ieri presso lo studio medico le è stato somministrato un ulteriore medicamento?\nR5: No, ricordo che abbiam solo chiacchierato e che lo stesso mi invitava addirittura ad abolire una delle due pastiglie che ingerisco sul mezzogiorno, poiché mi aveva trovato in buono stato […].\nC. In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 6 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per avere \"condotto l'autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille)\". In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 1000.–, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–.\n__________ __________ ha introdotto il 7 febbraio 2002 opposizione al decreto d'accusa.\nConsiderato in diritto:\n1. L'art. 91 cpv. 1 LCS reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore. Secondo l’art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, indipendentemente da altre prove o dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol. Facendo uso di questa facoltà, l’esecutivo federale ha stabilito all’art. 2 cpv. 2 ONC che l’inabilità alla guida per ebrietà è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 g per mille o più oppure ha nell’organismo una quantità d’alcol che determina un siffatto tasso alcolemico. Un'eventuale irresponsabilità dovuta all'alcol (art. 10 CP) va altresì considerata solo se l'imputato non si sia posto in tale stato sapendo – o dovendo quanto meno supporre, dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze – ch'egli si sarebbe poi messo alla guida di un veicolo (art. 12 CP; cfr. anche DTF 117 IV 292 con riferimenti).\n2. Il Procuratore pubblico rimprovera all'accusato di avere condotto \"l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille)\". L'imputato, dal canto suo, non contesta l'adempimento oggettivo della fattispecie evocata nel decreto d'accusa. Si duole nondimeno di essere stato posto in stato di totale irresponsabilità da membri di una troupe di africani avventori dell'esercizio pubblico in cui egli lavorava come cameriere, i quali lo avrebbero prima drogato – mediante una sigaretta contenente hascisc – e poi fatto ubriacare allo scopo di rubargli il borsetto con gli incassi della giornata. Donde la postulata assoluzione a norma dell'art. 10 CP, l'imputato essendosi messo alla guida del proprio veicolo in stato di totale irresponsabilità imputabile al comportamento delittuoso di terzi.\na) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid. 2d)."}