1 e 3 LCS; 3. sottrazione alla prova del sangue, per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedasi: dinamica e ora dell'incidente, suoi precedenti specifici, comportamento successivo ai fatti, bevande alcoliche sorbite nel corso della serata ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue; reato previsto dall'art. 91