3100.–; rinvia la parte civile al foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile; ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP. L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. | Intimazione a: