Il periodo di prova di due anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso adeguato alle circostanze del caso concreto. L'esito dell'attuale giudizio giustifica altresì di accogliere la domanda formulata dal legale di parte civile al dibattimento – cui la difesa non si è opposta nell'evenienza di una condanna – intesa a riconoscere in questa sede "il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile" (istanza del 28 aprile 2004 prodotta al dibattimento). Per questi motivi, visti gli art. 41, 63 e 117 CP; 9 segg. e 273 segg.