In favore del prevenuto concorre inoltre l'assenza di precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la condanna prospettata dal Procuratore pubblico alla pena di trenta giorni di detenzione, così come di addebitare all'interessato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di due anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso adeguato alle circostanze del caso concreto.