In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere imprudentemente omesso di osservare le più elementari norme di sicurezza e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, la quale ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi, così come il rimorso e la sofferenza morale che sia il magistrato inquirente sia il legale di parte civile hanno riferito avere scorto nell'imputato in sede predibattimentale. In favore del prevenuto concorre inoltre l'assenza di precedenti penali.