L'imputato si è invece precluso la possibilità di intervenire tempestivamente omettendo – come detto – di istruire gli studenti affinché rimanessero in gruppo. Anche sotto questo profilo la tesi accusatoria merita pertanto conferma. 5. Da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice perviene al convincimento che il prevenuto, agendo come le circostanze gli imponevano di fare, avrebbe evitato – con ogni verosimiglianza (sopra, consid. 1) – la tragedia. Donde la negligenza e l'esistenza di un nesso causale fra il mancato agire dell'imputato, garante verso l'allievo, e l'evento dannoso.