sopra, consid. 1). a) A ragione la difesa rileva come l'omessa verifica delle capacità natatorie dei ragazzi non abbia influito sull'accaduto: la vittima era infatti un buon nuotatore (aveva anche praticato la pallanuoto: cfr. act. 3, pag. 2 in fondo) e nulla agli atti permette di ricondurre l'evento a problemi di siffatta natura. Altrettanto non si può dire invece per l'omessa verifica delle condizioni del lago. Contrariamente al parere espresso dalla difesa al dibattimento, tale dovere di accertamento non riguarda solo la natura del fondale, ma anche la profondità (sopra, consid. 3a) e, di riflesso, le condizioni di visibilità sott'acqua.