Sottolinea tuttavia l'assenza di colpe dell'insegnante in nesso causale con l'evento, riconducibile – a suo parere – a una tragica fatalità. a) Sul requisito della colpa, giovi anzitutto rilevare l'assenza di direttive specifiche riguardo alle norme di sicurezza da adottare nel caso di balneazione in acque libere (cfr. act. 39, pag. 1 nel mezzo e act. 52, pag. 2 in alto). Occorre pertanto riferirsi – come si è detto poc'anzi (consid. 1) – ai principi generali del diritto, in specie al precetto che impone di adottare le misure necessarie alla protezione di terzi quando si crea una situazione di pericolo (cfr. anche act. 39, pag. 2 in alto: