{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-04-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2002-240_2004-04-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=24852&nX40_KEY=4924742&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9da491608a3a983b5ee657bc42e90bf9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2004 10.2002.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2004 10.2002.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2004 10.2002.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:35:13", "Checksum": "aa2fd81629d1af533cfd5e1577dbc880", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2004 10.2002.240\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl racconto dello studente evidenzia anzitutto come la vittima abbia chiesto aiuto prima d'inabissarsi. Certo senza urlare, ma in modo senz'altro intelligibile (cfr. anche la lettera 29 agosto 2001 allegata all'act. 21: \"He cried for help\") se si pensa ch'egli è stato sentito dal compagno sebbene costui non gli stesse prestando alcuna attenzione, stesse nuotando e gli voltasse finanche le spalle. Fosse stato vigile e abbastanza vicino da mantenere un contatto uditivo (sopra, consid. 3a in fine), l'imputato avrebbe quindi potuto sentire la richiesta di soccorso dell'alunno, tanto più in un luogo non affollato e nelle condizioni di bel tempo e lago calmo vigenti al momento dell'incidente (v. act. 38). Né sovviene al prevenuto la circostanza che taluni ragazzi non abbiano saputo cogliere la gravità della situazione, credendo a torto che la vittima stesse giocando (deposizioni di E. del 6 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 nel mezzo e verso il basso, di J del 7 settembre 2001 allegata all'act. 14, pag. 2 verso il basso e di F. del 28 agosto 2001 allegata all'act. 3, pag. 1 a metà). Un insegnante con cognizioni di soccorritore non sarebbe infatti dovuto cadere nell'errore di valutazione di ragazzi inesperti: udita la richiesta d'aiuto, egli avrebbe dovuto in ogni caso intervenire, vagliare le condizioni dell'alunno e – sorgendo il benché minimo dubbio – accompagnarlo a riva. Dalla deposizione di J. si evince altresì che sono trascorsi diversi secondi dalla richiesta d'aiuto all'inabissamento, durante i quali il prevenuto avrebbe avuto tutto il tempo di raggiungere il ragazzo, che per di più era sorretto dal compagno (\"gli ho tenuto la testa\"), per poi verificarne lo stato di salute e soccorrerlo. L'imputato si è invece precluso la possibilità di intervenire tempestivamente omettendo – come detto – di istruire gli studenti affinché rimanessero in gruppo. Anche sotto questo profilo la tesi accusatoria merita pertanto conferma.\n5. Da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice perviene al convincimento che il prevenuto, agendo come le circostanze gli imponevano di fare, avrebbe evitato – con ogni verosimiglianza (sopra, consid. 1) – la tragedia. Donde la negligenza e l'esistenza di un nesso causale fra il mancato agire dell'imputato, garante verso l'allievo, e l'evento dannoso. I requisiti cui l'art. 117 CP subordina il reato di omicidio colposo risultano pertanto adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.\n6. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere imprudentemente omesso di osservare le più elementari norme di sicurezza e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, la quale ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi, così come il rimorso e la sofferenza morale che sia il magistrato inquirente sia il legale di parte civile hanno riferito avere scorto nell'imputato in sede predibattimentale. In favore del prevenuto concorre inoltre l'assenza di precedenti penali. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la condanna prospettata dal Procuratore pubblico alla pena di trenta giorni di detenzione, così come di addebitare all'interessato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere il condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il periodo di prova di due anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso adeguato alle circostanze del caso concreto. L'esito dell'attuale giudizio giustifica altresì di accogliere la domanda formulata dal legale di parte civile al dibattimento – cui la difesa non si è opposta nell'evenienza di una condanna – intesa a riconoscere in questa sede \"il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile\" (istanza del 28 aprile 2004 prodotta al dibattimento).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 41, 63 e 117 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;\nrispondendo ai quesiti posti come segue:\ndichiara ACCU 1\nautore colpevole di omicidio colposo, art. 117 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________ del __________2002;\ncondanna ACCU 1\n1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,\n2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 3100.–;\nrinvia la parte civile al foro competente, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo di risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile;\nordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.\nL'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.\n|\nIntimazione a: |\nACCU 1 per il tramite dell'avv. __________,\n,\nMinistero pubblico della Confederazione, Berna,\n|\ne, al passaggio in giudicato della sentenza, a\nComando della Polizia cantonale, Bellinzona,\nSezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,\nSezione esecuzione pene e misure, Torricella,\nServizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,\nUfficio del GIAR, Lugano.\nIl giudice: Il segretario:\nDistinta di pagamento a carico di ACCU 1:\nfr. 750.– tassa di giustizia\nfr. 2350.– spese giudiziarie\nfr. 3100.– totale"}