100 000.–; che secondo l'art. 70 CP, nella versione in vigore dal 1° ottobre 2002, l'azione penale si prescrive in 7 anni se al reato è comminata una pena diversa dalla reclusione o dalla detenzione superiore a tre anni; che in concreto l'eventuale reato è cessato, al più tardi, nella primavera del 1996 (cfr. act. 2, pag. 1 a metà, act. 4, pag. 1 a metà, act. 6, pag. 1 in basso e pag. 3 verso il basso); che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è estinta per prescrizione assoluta sette anni dopo di allora, ossia nella primavera del 2003; che l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr.