3. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, da espiare, 4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–, e inoltre 5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 novembre 1995, ma l'ammonisce formalmente; vista l'opposizione interposta tempestivamente dall'accusato l'8 marzo 2002; considerato che per il reato di cui al decreto d'accusa in esame, l'art. 23 cpv. 2 LDDS commina la detenzione e la multa fino a fr. 100 000.–;