Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per avere circolato in stato d'ebrietà e le tragiche conseguenze di siffatta negligenza, che ha comportato la morte di un giovane. Per altro verso occorre altresì tenere conto della fatalità che sempre è presente in infortuni colposi. In favore dell'imputato concorre inoltre l'assenza di precedenti penali.