né il tempo trascorso né l'eventuale transito di veicoli indenni fra i due impatti concorrono difatti lontanamente a diminuire il rischio di collisione con un veicolo fermo sulla carreggiata. Ne discende che il primo incidente provocato dall'imputato appare idoneo – di per sé – a produrre o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. c) Sempre stando alla difesa, il decesso della vittima – comunque si opini riguardo alla prevedibilità del secondo impatto – sarebbe dovuto in modo preponderante a colpe altrui, tali da interrompere ogni possibile nesso adeguato fra la sua imprevidenza e l'evento mortale.