Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio l'atteggiamento della vittima o la colpa di terzi, costituisca una circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario, insensato o stravagante che non poteva essere previsto. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata.